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Rimborsi delle spese legali per gli amministratori: la Cassazione mette dei paletti

lentepubblica.it • 15 Marzo 2019

rimborsi-spese-legali-amministratori-cassazioneRimborsi delle spese legali per gli amministratori: la Cassazione, con la Sentenza n. 6745/2019, riduce le maglie per cui questi rimborsi sono concessi.


Nel caso specifico, gli amministratori comunali elettivamente nominati, avevano chiesto la condanna del Comune al rimborso delle spese sostenute per la difesa legale in relazione al procedimento penale instaurato nei loro confronti in ordine alle imputazione di reato ex art. 323  c.p.  dalla  quale  erano  stati  assolti  con  formula  perché  il  fatto  non sussiste” .

La normativa statale e regionale richiamata dagli appellanti distingueva nettamente tra dipendente pubblico – cui era espressamente riconosciuto il diritto al rimborso in caso di assoluzione – ed altri funzionari non dipendenti pubblici, rimanendo esclusa una estensione analogica delle norme che disciplinavano puntualmente la materia, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

In via principale le disposizioni legislative hanno ammesso la rimborsabilità delle spese legali solo in presenza di specifiche condizioni (assenza di conflitto di interessi con l’ente, nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, assenza di dolo o colpa grave).

Tuttavia, la richiesta del rimborso delle spese legali, avanzata dai ricorrenti, è avvenuta prima delle norme che non possono coprire i periodi precedenti in assenza di una espressa previsione di retroattività. Inoltre, il rimborso non sarebbe in ogni caso assentibile in presenza della pronuncia di assoluzione «perché il fatto non sussiste», in quanto questa formula nulla dice se la condotta sia avvenuta o meno in assenza di vizi di legittimità che, nel caso, invece sono presenti.

In base alla normativa e ad altri giudizi espressi dalla Cassazione, l’ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione, come detto sopra, che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

A questo link il testo completo della Sentenza.

Fonte: Corte di Cassazione
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